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Strumenti
Legge 8 Luglio 1980, n. 319
I
compensi spettanti ai Periti, ai Consulenti Tecnici, Interpreti e
Traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità
giudiziaria, sono regolati dalla seguente Legge 8 Luglio 1980, n. 319,
e per l'aggiornamento degli importi dal Decreto
del Ministro della Giustizia del 30 maggio 2002. Le
norme citate valgono sia in ambito civile che penale, che nelle
indagini del Pubblico Ministero.
LEGGE
8 luglio1980 n. 319 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 15
luglio 1980 La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
COMPENSI SPETTANTI AI PERITI, AI CONSULENTI TECNICI, INTERPRETI E
TRADUTTORI PER LE OPERAZIONI ESEGUITE A RICHIESTA DELL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA. Art. 1 Classificazione dei compensi I compensi dei periti,
consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite
su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si
distinguono in onorari e indennità. Gli onorari sono fissi, variabili o
commisurati al tempo. Art. 2 Onorari fissi e variabili La misura degli
onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con
riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti
materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico
e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del
tesoro. Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve
tenere conto delle difficoltà dell'indagine e della completezza e del
pregio della prestazione fornita. Se l'autorità giudiziaria dichiara,
con provvedimento motivato, l'urgenza dell'adempimento fissando un
termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli
onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti
per cento. Art. 3 Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili
Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le
prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.
Art. 4 Onorari commisurati al tempo Per le prestazioni non previste
nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente
gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati
in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore. L'onorario per la
prima vacazione è di L. 24.732 e per ciascuna delle successive è di L.
13.740. L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per
il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a
cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un
termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacazione
non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto
interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al
giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli
incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità
giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale
di udienza il numero delle vacazioni. Ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il
magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare
il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al
numero delle ore che siano state strettamente necessarie per
l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato
per il deposito della relazione o traduzione. Art. 5 Aumento degli
onorari Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e
difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio. Art. 6
Incarichi collegiali Quando l'incarico è stato commesso collegialmente
a più periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso
globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito
o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno
degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorità giudiziaria
abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere
personalmente e per intero l'incarico affidatogli. Art. 7 Spese I
periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota
specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed
allegare la corrispondente documentazione. Il giudice accerta le spese
sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie. Ove i periti e
i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi
dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale
rispetto ai quesiti posti per l'incarico, la relativa spesa è
determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente
legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali. Quando le
prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno
propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o consulente
tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico. Art. 8
Durata dell'incarico Qualora l'attività demandata al perito, al
consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata
entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello
prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la
determinazione delle vacazioni è fatta senza tener conto del periodo
successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un
quarto. Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice
di procedura penale e nel codice di procedura civile. Art. 9 Indennità
Al perito, al Consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che
per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria
residenza si applica la legge 26 luglio 1978, n. 417, equiparando il
perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo
di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, e tutti
gli altri al primo dirigente. é fatta salva la maggiore indennità
eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete
che sia dipendente pubblico. Le spese di viaggio, anche in mancanza
della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di
prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a
pubblico servizio, esclusi quelli aerei. Le spese di viaggio con mezzi
aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se
preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria e documentate.
Art. 10 Adeguamento periodico degli onorari Ogni tre anni, con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere
adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in
relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel
triennio precedente. Art. 11 Liquidazione dei compensi ed opposizione
La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico,
all'interprete e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice
o del pubblico ministero che lo ha nominato. La liquidazione è
comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al
traduttore ed alle parti. Nel procedimento penale la comunicazione
avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il
decreto di liquidazione emesso dal pretore è altres ì trasmesso in
copia al procuratore della Repubblica. Nei procedimenti civili il
decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo
nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.
Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico,
l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private
interessate possono proporre ricorso entro venti giorni dall'avvenuta
comunicazione davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale
appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico
ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso
il decreto. Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13
giugno 1942, n. 794. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente,
quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile
sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto. Il tribunale o la
corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha
provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino,
gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della
decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio. Art. 12
Determinazione provvisoria degli onorari Fino a che non siano emanati i
decreti previsti dall'articolo 2 gli onorari per periti, consulenti
tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in base alle
vacazioni di cui all'articolo 4. Art. 13 Abrogazioni E' abrogata la
legge 1û dicembre 1956, n. 1426; sono altresì abrogati l'articolo 23
del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale, l'articolo 24 del regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie,
nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.
Art. 14 Onere finanziario Al maggior onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in L. 5.742.000.000 per l'anno 1980, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del
conciliatore e del vice pretore onorario". Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.