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Strumenti
Strumenti per il Calcolo degli Onorari a Vacazione
I
compensi spettanti ai Periti, ai Consulenti Tecnici, Interpreti e
Traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità
giudiziaria, sono regolati dalla Legge
8 Luglio 1980, n. 319 (ora coordinata nel Testo Unico Spese di Giustizia),
e per il valore degli importi al Decreto
del Ministro della Giustizia del 30 maggio 2002 - 2002, appunto, sono diciassette anni che non vengono adeguati nonostante l'obbligo di legge che lo impone ogni tre anni.
Le
norme citate valgono sia in ambito civile che penale, che nelle
indagini del Pubblico Ministero.
Di seguito, una tabella semplificata per il conteggio delle vacazioni massime concedibili (4 al giorno) per alcuni valori dei termini assegnati in giorni.
Il calcolo esatto dell'importo è calcolabile utilizzando il foglio di calcolo in formato Excel XS (.xls), scaricabile direttamente a questo link - il formato .xls è apribile pressoché con ogni programma (Numbers, Neoffice, Open Office, Libre Office, QuickOffice etc.) sia su computer fisso che sugli smartphone meno datati.

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e ulteriori notizie nel blog peritare e l'omonimo canale Telegram.
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA DECRETO 30 maggio 2002 - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 182 de 5 agosto 2002 ADEGUAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI
PERITI, CONSULENTI TECNICI, INTERPRETI E TRADUTTORI PER LE OPERAZIONI
ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA’ GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E
PENALE Il Ministro della Giustizia di concerto con Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze Visto l'art. 10 della legge 8 luglio
1980, n. 319, in base al quale ogni triennio può essere adeguata la
misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione spettanti a periti,
consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla
variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n.
352, con il quale è stata adeguata la misura dei predetti onorari in
relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal
dicembre 1984 al dicembre 1987; Visto il decreto ministeriale 5
dicembre 1997, con il quale è stata adeguata la misura degli onorari a
variazione in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi da agosto 1988 ad agosto 1994; Rilevato che non si è
proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine del
triennio agosto 1988-agosto 1991, né in quelli successivi, cos ì come
non si è proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo
al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, né in quello
successivo; Considerato che la misura degli onorari predetti non appare
più adeguata; Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere
all'adeguamento degli onorari sopra indicati rispettivamente per il
periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999; Rilevato
che l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che l'aumento
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 è pari a 57,9%, e per
il periodo agosto 1994-agosto 1999 è pari a 14,9%; Ritenuto che nelle
sopraindicate rispettive misure debba essere effettuato l'adeguamento,
per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13,
si può provvedere con decreto ministeriale; Decreta: Art. 1. 1. Gli
onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono
rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di
euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive. 2. Gli importi
indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle
allegate al presente decreto. 3. Il presente decreto entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. All'onere derivante
dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti
del capitolo 1360, nell'ambito dell'unità previsionale di base
2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di responsabilità "Affari di
giustizia", dello stato di previsione della spesa del Ministero della
giustizia per l'anno finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per
gli anni successivi. Il presente decreto sarà inviato al controllo
secondo la normativa vigente. ALLEGATO TABELLE CONTENENTI LA MISURA
DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI
TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA’
GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2
DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319. Art. 1. Per la determinazione degli
onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene
o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di
elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la
consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile
applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo
ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati
in base alle vacazioni. Art. 2. Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%; da euro 5.164,58 e fino a
euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro 10.329,15 e fino a euro
25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%; da euro 25.822,85 e fino a euro
51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%; da euro 51.645,70 e fino a euro
103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%; da euro 103.291,39 e fino a euro
258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%; da euro 258.228,46 fino e non
oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%. E' in ogni caso
dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art. 3. Per la perizia
o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti
patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a
titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonchè
relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e
ridotto alla metà. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a
euro 145,12. Art. 4. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia
di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
A. Sul totale delle attività: fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790% allo
0,7579%; da 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1405% allo
0,2811%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo
0,1879%; da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo
0,0947%; da euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235%
allo 0,0471%; da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50,
dallo 0,0093% allo 0,0188%. B. Sul totale dei ricavi lordi: fino a euro
258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%; da euro 258.228,46 e fino a euro
516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%; da euro 516.546,91 e fino a euro
1.032.913,80, dallo 0,0188% allo 0,0376%; da euro 1.032.913,81 fino e
non oltre euro 5.164.568,99, dallo 0,0093% allo 0,0188%. I suddetti
onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda
società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od
industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice
amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi
patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici. E'
in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art. 5.
Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni
contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro
145,12 a euro 970,42. Art. 6. Per la perizia o la consulenza tecnica in
materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare
complessivo della somma ammessa: fino a euro 3.098,74, dal 4,6896% al
9,3951%; da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 3,7580% al
7,5160%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,2843% al
6,5686%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al
5,6370%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dall'1,8790% al
3,7580%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,4053% al
2,8106%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,7042%
all'1,4085%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo
0,2353% allo 0,4705%. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore
a euro 145,12. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di
avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della
somma liquidata: fino a euro 3.098,74, dal 3,2843% al 6,5686%; da euro
3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 2,8106% al 5,6370%; da euro
5.164,58 e fino a euro 15.493,71, dall'1,4053% al 2,8106%; da euro
15.493,72 e fino a euro 30.987,41, dallo 0,7042% all'1,4085%; da euro
30.987,42 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,4737% allo 0,9474%; da euro
51.645,70 fino e non oltre euro 103.291,38, dallo 0,2353% allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art. 7.
Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale
in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali,
di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari,
di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro
484,95. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di
basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve
matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai
fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da euro 193,67 a euro 582,05. Art. 8.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di
stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e
assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a
percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate,
effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione: fino a
euro 103.291,38 dallo 0,6632%, all'1,3106%; da euro 103.291,39 e fino a
euro 258.228,45, dallo 0,3790% allo 0,7579%; da euro 258.228,46 e fino a
euro 516.456,90, dallo 0,2842% allo 0,5684%; da euro 516.456,91 e fino a
euro 5.164.568,99, dallo 0,0379% allo 0,0758%; da euro 5.164.569 fino e
non oltre euro 25.822.844,95, dallo 0,0093% allo 0,0188%. E' in ogni
caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Per la perizia o
la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci
consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale
calcolato per scaglioni: fino a euro 103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al 0,2811%; da
euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al 0,0947%; da
euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a 0,0281%; da
euro 5.164.569 fino e non oltre euro 51.645.689,91, dal 0,00235% al
0,0047%. Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di
un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma
dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante
per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà. E' in ogni caso
dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art. 9. Per la perizia
o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e
simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro
96,58 a euro 484,95. Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti
l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da
un terzo a due terzi. Art. 10. Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi
previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra
questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05. Art. 11.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni
edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti
elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali,
opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e
strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni: fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%; da euro
5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%; da euro
10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro
25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%; da euro
51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%; da euro
103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%; da euro
258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12. Art.
12. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di
rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto,
capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e
contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta
al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro
145,12 ad un massimo di euro 970,42. Per la perizia o consulenza
tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici,
compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi
rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree
fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42. Art. 13. Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o
al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni
sull'importo stimato: fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%; da
euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%; da
euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%; da
euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%; da
euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%; da
euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%; da
euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo
0,0947%. Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto
alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto
di due terzi. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro
145,12. Art. 14. Per la perizia o la consulenza in materia di cave e
miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito
o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni sull'importo stimato: fino a euro 5.164,57, dall'1,4053% al
2,8106%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316%
all'1,8790%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,4737%
allo 0,9474%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,2842%
allo 0,5684%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1879%
allo 0,3758%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932%
allo 0,1879%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo
0,0474% allo 0,0947%. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore
a euro 145,12. Art. 15. Per la perizia o la consulenza tecnica in
materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e
imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o
al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e
ridotto alla metà. In materia di valutazione di danni l'onorario come
innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà. E' in ogni caso
dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58. Art. 16. Per la perizia
o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative
di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone,
di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da
incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese
condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un
minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42. Art. 17. Per la
consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della
circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale
calcolato per scaglioni: fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%; da
euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all'11,2741%; da euro
516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro 2.582,29
e fino a euro 25.822,84, dall'1,4053% al 2,8106%; da euro 25.822,85 fino
e non oltre euro 51.645,69, dallo 0,9316% all'1,8790%. E' in ogni caso
dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73. Il valore è determinato
in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose
danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia
nella materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo
ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in
base alle vacazioni. Art. 18. Per la perizia o la consulenza tecnica in
materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a
euro 145,12 per il primo reperto. Se il reperto è costituito da un'arma
in esso sono compresi i proiettili e i bossoli. Per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86 per il primo
reperto. Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad
oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al
primo è ridotto da un terzo a due terzi. Art. 19. Per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia,
geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 241,70 ad un
massimo di euro 4.852,11. Art. 20. Per la perizia in materia
medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta
a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra
loro: visita medico-legale euro 19,11; ispezione esterna di cadavere
euro 19,11; autopsia euro 67,66; autopsia su cadavere esumato euro
96,58. Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga
presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime
operazioni, un onorario: per visite medico-legali da euro 48,03 a euro
145,12; per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86. Art.
21. Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici,
diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona
spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77.
Art. 22. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto
l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario di euro 14,46 a campione. Art. 23. Per la perizia o la
consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale
carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario di euro 28,92 a campione. Art. 24. Per la perizia o la
consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86.
Art. 25. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto
diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini
biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su
tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
da euro 28,92 a euro 290,77. Qualora i reperti o i marcatori sottoposti
ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi,
successivo al primo, è ridotto alla metà. Art. 26. Per la perizia o la
consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su
animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a
verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari,
non cumulabili fra loro: visita clinica euro 19,11; esame necroscopico
euro 67,66. Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e
venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al
consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario: per visita
clinica da euro 48,03 a euro 145,12; per esame necroscopico da euro
96,58 a euro 290,77. Nel caso di malattie infettive, epidemiche o
endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge
o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti
commi sono raddoppiati. Art. 27. Per la perizia o la consulenza tecnica
tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la
ricerca qualitativa di una sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a
campione per la ricerca quantitativa. Per la perizia o la consulenza
tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da euro 67,66 a euro 193,67 per
l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza da euro 48,03 a euro 145,12
per l'analisi quantitativa. Quando le sostanze o i campioni sottoposti
ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o
campione successivo al primo è ridotto alla metà. Art. 28. Per la
perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto
la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle
sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili
nonchè di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro 48,03 a euro 145,12. Per la perizia o la consulenza
ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di
qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti,
infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro 48,03 a euro 407,48. Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 484,95. Art. 29.
Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti
tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico
espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività
concernente i quesiti.
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